Il Tar Calabria conferma le nostre denunce, le tariffe della Sorical sono illegittime!

La sentenza del Tar Calabria rende giustizia contro le speculazioni di Sorical nei confronti dei comuni calabresi e apre un capitolo del tutto nuovo.
Con ben due atti di sindacato ispettivo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri avevamo posto il problema dell’illegittimo adeguamento delle tariffe Sorical per l’approvvigionamento e la fornitura all’ingrosso dell’acqua ad uso potabile sul territorio della regione Calabria, disposto dal decreto dirigenziale n. 6348 dell’aprile 2013.
La notizia dell’annullamento del decreto da parte del Tar della Calabria, su ricorso del Comune di Borgia, significa due cose: che avevamo ragione da vendere e che la politica, rimasta tanto in silenzio, è stata largamente complice di quell’aumento arbitrario e rovinoso. Sugli aumenti precedenti c’erano state censure generali dalla Corte dei conti, spesso rimaste inascoltate. Nello specifico, invece, ricordiamo che l’allora consigliere regionale Giuseppe Giordano aveva già chiesto, con proprio atto di sindacato ispettivo, la revoca in autotutela del decreto in questione e una nuova determinazione, nel rispetto della normativa di settore, delle tariffe applicate, causa di evidenti difficoltà di bilancio per i vari comuni calabresi.

Come scrivemmo nei nostri atti parlamentari, guidato dal centrodestra, il Comune di San Giovanni in Fiore si affrettò, indipendentemente dai rilievi generali della Corte dei conti, a corrispondere per il servizio idrico oltre un milione di euro all’assessorato ai Lavori pubblici della Regione Calabria, allora retto dalla stessa parte politica.
Adesso presenteremo un esposto alla magistratura penale e contabile, perché scavino a fondo, al fine di individuare eventuali responsabilità circa la remissività o l’accondiscendenza dei vari enti rispetto ai conti salatissimi presentati da Sorical.

Nel febbraio del 2015 in una nostra interrogazione parlamentare si legge infatti: “la sezione regionale di controllo per la Calabria della Corte dei conti, nell’adunanza pubblica del 5 dicembre 2011 circa la gestione delle risorse idriche e dei relativi impianti in Calabria anche con riferimento alla costituzione ed alle attività delle società miste, ha mosso alcuni rilievi riguardanti il metodo tariffario, i valori di tariffa del prezzo iniziale dell’acqua e l’errore di conversione lire/euro, stabilendo che «la esatta conversione del primo valore di tariffa stabilito in lire 286,04 risulta pari a euro 0,147727 e non pari a euro 0,15, la conversione del secondo valore di tariffa stabilito in lire 468,75 risulta pari a euro 0,242089 e non pari a euro 0,25».

La stessa sezione della Corte dei conti ha altresì rilevato che la tariffa ha registrato, pertanto, un aumento immediato per l’acqua fornita a gravità dell’1,5386 per cento e per quella fornita per sollevamento del 3,2678 per cento.
La Corte Costituzionale con diverse sentenze (n. 246 del 24 luglio 2009, n. 29 del 4 febbraio 2010, n. 142 del 23 aprile 2010, n. 67 del 12 aprile 2013) ha ribadito che la competenza dello Stato nella determinazione delle tariffe idriche è esclusiva e che tale attività è preclusa alle regioni (sentenza n. 142 del 2010); il Consiglio di Stato (sentenza n. 4301 del 9 settembre 2008) ha ribadito il principio della illegittimità degli atti amministrativi che, nello stabilire nuove tariffe per la fornitura dell’acqua, ne prevedono l’applicazione in via retroattiva.

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